eseguire interventi edilizi
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permesso di costruire - modulisticaAttività soggetta obbligatoriamente a rilascio di permesso di costruire (art. 10 D.P.R. 380/2001).
Costituiscono interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e sono subordinati a permesso di costruire:
a) gli interventi di nuova costruzione disciplinata da piani attuativi con precise disposizioni planivolumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata in sede di approvazione;
b) gli interventi di nuova costruzione in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni planovolumetriche;
c) gli interventi di ristrutturazione urbanistica;
d) gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso;
e) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli interventi pertinenziali, quanto previsto alla lettera l);
f) gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal Comune;
g) la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato;
h) l'installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione;
i) l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee;
l) gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell'edificio principale;
m) la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato;
Tutti gli interventi di cui sopra possono essere assoggettati facoltativamente a denuncia di inizio attività, come prescritto dall'art. 22, commi 3 e 4 del D.P.R. 380/2001, nonché dall'art. 4, comma 3 della L.R. 22/99, previo pagamento del contributo di costruzione.
Concorezzo_PCos.zip (1,13 MB) -
denuncia di inizio attività - modulisticaAttività soggetta a denuncia di inizio attività (art. 22, commi 1 e 2 D.P.R. 380/2001, art. 4, comma 2, L.R. 22/99).
Sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività gli interventi non riconducibili all'elenco di cui agli articoli 6 e 10 e che siano conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente, e precisamente:
a) manutenzione straordinaria;
b) restauro e risanamento conservativo;
c) pertinenze con esecuzione di un volume inferiore al 20% di quello dell'edificio principale;
d) opere interne;
e) recinzioni, muri di cinta, cancellate;
f) ristrutturazione edilizia senza aumento di unità immobiliari, modifiche di volume, sagoma, prospetti e superfici e, se in zona omogenea A, mutamenti di destinazione d'uso e con o senza demolizione e ricostruzione fedele;
g) varianti a permesso di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire e possono essere presentate prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori.
Tutti gli interventi di cui sopra possono essere assoggettati facoltativamente a richiesta e rilascio di permesso di costruire, come prescritto dall'art. 22, comma 7 del D.P.R. 380/2001, senza obbligo del pagamento del contributo di costruzione.In allegato trovate la modulistica.
Concorezzo_DIA.zip (1,14 MB) -
attività edilizia libera
Interventi eseguibili senza richiesta di autorizzazione e senzo comunicazione all'Amministrazione comunale.


