Votare ed essere votati
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SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO PER IL RAGGIUNGIMENTO DEI SEGGI ELETTORALI DA PARTE DI ELETTORI
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DIVIETO DI INTRODURRE ALL' INTERNO DELLE CABINE ELETTORALI TELEFONI CELLULARI O ALTRE APPARECCHIATURE IN GRADO DI FOTOGRAFARE O REGISTRARE IMMAGINI
Il decreto-legge 1° aprile 2008, n. 49, recante ''Misure urgenti volte ad assicurare la segretezza della espressione del voto nelle consultazioni elettorali e referendarie'',pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 80 del 4 aprile 2008, stabilisce all' articolo 1, comma 1, che ''Nelle consultazioni elettorali o referendarie č vietato introdurre all' interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini''
Al riguardo, il presidente dell?ufficio elettorale di sezione invita l' elettore, all' atto della presentazione del documento di identificazione e della tessera elettorale, a depositare le predette apparecchiature di cui sia al momento eventualmente in possesso, le quali- unitamente ai citati documenti - saranno restituite all' elettore dopo l' espressione del voto, previa annotazione in un apposito registro della presa in consegna e della successiva restituzione.
Gli eventuali contravventori al divieto sono puniti con l'arresto da tre a sei mesi e con l' ammenda da 300 a 1.000 euro.


