Pagare le tasse
COME SI PAGA L'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI NEL 2008?
L'imposta deve essere pagata da tutti coloro che possiedono immobili (fabbricati, aree fabbricabili, terreni agricoli) a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie). Per gli immobili concessi in locazione finanziaria (leasing) l'imposta deve essere pagata da chi utilizza l'immobile (locatario) e non dal proprietario. Se il leasing fa riferimento a fabbricati di tipo D, privi di rendita, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il locatario diventa soggetto passivo dall'1/1 dell'anno successivo a quello di stipula del contratto. Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo ICI è il concessionario (si veda la Circolare n. 1/DPF del 06/03/2003).
ABITAZIONE PRINCIPALE
Il decreto legge approvato dal Consiglio dei ministri il 21 maggio 2008 prevede l'abolizione dell'imposta comunale sugli immobili per le abitazioni principali, con l'eccezione degli immobili classificati nelle categorie catastali A1 (abitazioni signorili), A8 (ville) e A9 (castelli).
L'esenzione coinvolge anche le pertinenze dell'abitazione principale (come box, garage, cantine).
Se l'imposta è già stata pagata, deve essere richiesto il rimborso tramite un'apposita istanza all'ufficio tributi del comune. Non è necessaria alcuna marca da bollo, ma va allegato il bollettino postale o il modello F24 con cui si è provveduto al pagamento.
La domanda va presentata entro cinque anni dalla data di versamento dell'imposta, mentre l'ente è tenuto al rimborso entro 180 giorni dal ricevimento.
I lavoratori e pensionati che hanno già presentato il modello 730 facendo richiesta che parte del credito d'imposta fosse destinato al pagamento dell'Ici, se la tassa non è ancora stata pagata, possono presentare il modello 730 (o Unico) integrativo; in alternativa potranno effettuare la correzione con le dichiarazioni 2009.
Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente - che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale - e i suoi familiari dimorano abitualmente. Fino a prova contraria, è dimora abituale la residenza anagrafica del contribuente.
Nel caso in cui l'abitazione diventi quella principale solo nel corso dell'anno si arriverà a due situazioni impositive differenti: in un primo momento - fino a che non sia intervenuto il cambiamento - l'imposta comunale è dovuta mentre per il periodo successivo scatta l'esclusione.
È considerata abitazione principale:
- quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari hanno la residenza anagrafica;
- quelle appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e quelle regolarmente assegnate dagli Istituti autonomi per le case popolari;
- quella di cui siano proprietari o usufruttuari anziani o disabili che siano residenti in istituti di ricovero o sanitari, per ricovero permanente, purché non sia data in locazione a terzi;
- quella concessa in uso gratuito a parenti di primo grado (genitori - figli), di secondo grado in linea retta (nonni - nipoti) o collaterale (fratelli e sorelle), ivi residenti (il contratto di comodato è soggetto all'imposta di registro);
- quella del contribuente che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale;
- le pertinenze dell'abitazione principale, anche se distintamente iscritte in catasto.
Per i cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata a terzi (art.1 - comma 4-ter - D.L. 16/1993).
Pertinenze dell'abitazione principale
Si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto. Il proprietario o il titolare del diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione principale deve essere anche il proprietario o il titolare del diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e questa deve essere durevolmente ed esclusivamente asservita all'abitazione. Sono considerate pertinenze soltanto i garage, i box, i posti auto, le soffitte o le cantine, purché ubicati nello stesso edificio o nello stesso complesso immobiliare dell'abitazione principale e destinati a soddisfare le esigenze abitative della famiglia alloggiata nell'abitazione. Tale individuazione è tassativa ed esaustiva.
CASI PARTICOLARI
Eredità
In caso di morte del possessore, l'imposta dovuta dagli eredi (per sé e per la persona deceduta) può essere pagata 6 mesi dopo la scadenza prevista. L'avvenuto tardivo versamento deve essere comunicato per iscritto all'Ufficio, anche via fax o e-mail (non esiste un modulo specifico), allegando copia delle ricevute.
Possessori residenti all'estero
I contribuenti italiani residenti all'estero possono versare l'intera imposta entro il 16 dicembre 2008. In questo caso, il totale da pagare va aumentato di un interesse pari al 3%, calcolato solo sulla prima rata. Può essere considerata abitazione principale, con aliquota ridotta e detrazione, una sola unità immobiliare posseduta purché non locata.
QUANDO si deve pagare?
Il pagamento dell'imposta complessivamente dovuta al Comune può avvenire in un'unica soluzione entro il 16 giugno, oppure in due rate:
- entro il 16 giugno - acconto
- entro il 16 dicembre - saldo
L'importo da pagare deve essere arrotondato all'Euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero all'Euro per eccesso se la frazione è superiore a 49 centesimi.
Acconto:
l'importo deve essere pari al 50% dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente.
Saldo:
l'importo deve essere pari al saldo dell'ICI dovuta per l'intero anno applicando l'aliquota e le detrazioni in vigore nell'anno in corso con l'eventuale conguaglio sulla prima rata.
Unica soluzione:
in questo caso l'imposta dovuta si calcola applicando l'aliquota e le detrazioni in vigore nel Comune nell'anno in corso.
L'imposta va pagata se è superiore a 12 euro.
Qualora l'importo da versare sia superiore a 12 euro, ma le singole rate risultino inferiori, il versamento deve essere effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre.
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RAVVEDIMENTO: Come fare ?
Quando l'ICI non è pagata - in acconto o a saldo - alle scadenze previste, è possibile effettuare il pagamento tardivo entro un anno con sanzioni e interessi ridotti (il Comune accerta il mancato pagamento e lo sanziona nella misura del 30% oltre agli interessi al tasso legale).
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Tempo di effettuazione del pagamento tardivo |
Importi da corrispondere |
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Pagamento tardivo acconto ICI 2007 |
fino al 16/06/2008 |
Acconto ICI 2007 + SANZIONE 6% + INTERESSI LEGALI x n. gg. ritardo / 365 |
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Pagamento tardivo saldo ICI 2007 |
fino al 16/12/2008 |
Saldo ICI 2007 + SANZIONE 6% + INTERESSI LEGALI x n. gg. ritardo / 365 |
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Pagamento tardivo acconto ICI 2008 |
dal 17/06/2008 al 16/07/2008 |
Acconto ICI 2008 + SANZIONE 3,75% + INTERESSI LEGALI x n. gg. ritardo / 365 |
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Pagamento tardivo acconto ICI 2008 |
dal 17/07/2008 al 16/06/2009 |
Acconto ICI 2008 + SANZIONE 6% + INTERESSI LEGALI x n. gg. ritardo / 365 |
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Pagamento tardivo saldo ICI 2008 |
dal 17/12/2008 al 16/01/2009 |
Saldo ICI 2008 + SANZIONE 3,75% + INTERESSI LEGALI x n. gg. ritardo / 365 |
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Pagamento tardivo saldo ICI 2008 |
dal 17/01/2009 al 16/12/2009 |
Saldo ICI 2008 + SANZIONE 6% + INTERESSI LEGALI x n. gg. ritardo / 365 |
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DOVE si paga?
* presso un qualunque ufficio postale mediante accreditamento delle somme sul conto corrente n. 13921226 intestato a: Comune di Concorezzo - I.C.I. - Servizio tesoreria - Via Repubblica, 12 - 20049 CONCOREZZO. Il compenso per l'operazione a favore della posta è di 1 euro;
* presso i seguenti sportelli bancari convenzionati:
BANCA AGRICOLA MANTOVANA, filiale di Concorezzo, Via XXV Aprile n. 29/31;
BANCA POPOLARE DI MILANO, filiale di Concorezzo, Via Don Girotti n. 8;
CREDITO BERGAMASCO, filiale di Concorezzo, Via Libertà, n. 94;
BANCA POPOLARE ITALIANA, filiale di Concorezzo, Via La Malfa n. 9.
Le banche convenzionate accetteranno il versamento dell'imposta in denaro contante o, per i soli correntisti della filiale, tramite addebito in conto corrente.
Agli sportelli bancari dovrà essere consegnato il bollettino di conto corrente postale debitamente compilato.
La Banca quietanzerà il bollettino, restituendo la madre dello stesso.
Non si applicano commissioni ai versamenti effettuati agli sportelli delle banche convenzionate.
Il Comune considera quale data di esecuzione del versamento quella del timbro per quietanza apposto dallo sportello bancario su madre e figlia del bollettino di conto corrente postale.
* con il modello F24, presso qualsiasi ufficio postale o bancario
Codici tributo F24
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- per l'abitazione principale |
3901 |
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- per i terreni agricoli |
3902 |
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- per le aree fabbricabili |
3903 |
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- per gli altri fabbricati |
3904 |
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- per interessi |
3906 |
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- per sanzioni |
3907 |
Codice comune = C952
ATTENZIONE Il versamento dell'imposta non può essere effettuato allo sportello del Concessionario per la riscossione.
COME si calcola l'imposta?
L'imposta risulta dalla moltiplicazione del valore degli immobili - fabbricati, terreni agricoli e aree fabbricabili - per una delle varie aliquote diversificate per situazioni, fissate annualmente, tolte le eventuali detrazioni o riduzioni spettanti.
L'imposta va rapportata alla quota e ai mesi di possesso degli immobili. Il mese in cui il possesso è iniziato o cessato si calcola per intero se la frazione è superiore a 14 giorni, non si computa se la frazione è fino a 14 giorni.
Valore degli immobili
Il valore degli immobili (base imponibile) si ottiene, con l'eccezione delle aree fabbricabili, a partire dalla rendita catastale per i fabbricati e a partire dal reddito dominicale per i terreni agricoli.
La rendita (per i fabbricati) e il reddito dominicale (per i terreni) sono valori attributi ai beni immobili dagli uffici del catasto.
Per le aree fabbricabili il valore imponibile è dato dal valore venale, cioè dal valore di mercato delle aree stesse.
ALIQUOTE E DETRAZIONI per il 2008
Questo è il quadro delle aliquote e delle detrazioni:
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Aliquota ordinaria per tutti gli immobili escluse le abitazioni principali |
- |
5,50 per mille |
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Aliquota abitazione principale (solo per le categorie catastali A1, A8 e A9) |
- |
4,50 per mille |
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Detrazione abitazione principale (solo per le categorie catastali A1, A8 e A9) |
euro |
103,29 |
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Detrazione non autosufficienti (solo per le categorie catastali A1, A8 e A9) |
euro |
206,58 |
Come si calcola l'imposta per i fabbricati ?
La base del calcolo è la rendita risultante in catasto al 1° gennaio dell'anno d'imposta.
La rendita va aumentata del 5% (art. 3 comma 48 Legge n. 662/96).
Alla rendita rivalutata si applica un coefficiente moltiplicatore diverso a seconda della categoria catastale:
- coefficiente 140 per tutte le categorie del gruppo B;
- coefficiente 100 per tutte le categorie dei gruppi A e C, con l'esclusione degli uffici privati (classificati nella categoria A/10) e dei negozi (classificati nella categoria C/1);
- coefficiente 50 per gli uffici privati (classificati nella categoria A/10) e per gli immobili classificati nelle categorie del gruppo D (capannoni, alberghi, banche, cinema ecc.);
- coefficiente 34 per i negozi (classificati nella categoria C/1)
(primo periodo dell'ultimo comma dell'articolo 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131).
Moltiplicata la rendita catastale, aumentata del 5%, per il coefficiente moltiplicatore, si ottiene il valore del fabbricato, e cioè la base imponibile sulla quale calcolare l'imposta.
Applicando alla base imponibile l'aliquota del 4,50 per mille per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale e relative pertinenze o del 5,50 per tutte le restanti unità immobiliari, comprese le residenze secondarie o seconde case, si ottiene l'imposta su base annua.
L'imposta da pagare è invece quella che risulta tenendo conto:
a) della percentuale di possesso (quota);
b) dei mesi di possesso (periodo);
c) delle seguenti detrazioni e riduzioni:
- detrazione per abitazione principale (solo per i fabbricati appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9);
- maggiore detrazione per persone non autosufficienti (solo per i fabbricati appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9);
- riduzioni per inagibilità e inabitabilità.
Fabbricati del gruppo catastale D privi di rendita e appartenenti a imprese
Il valore dei fabbricati appartenenti a imprese è determinato (tassativamente, R.M. n. 27 del 09/04/1998) sulla base dei costi di acquisizione e incrementativi contabilizzati, al lordo delle quote di ammortamento, moltiplicati per i coefficienti stabiliti con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, se:
1) i fabbricati sono interamente posseduti da imprese;
2) sono distintamente contabilizzati;
3) sono classificati nel gruppo catastale D;
4) sono sforniti di rendita catastale fin dall'origine.
Fabbricati del gruppo catastale D con rendita
Il criterio di determinazione del valore sulla base delle scritture contabili, per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D e interamente posseduti da imprese, deve essere adottato fino all'anno di imposta (compreso) nel corso del quale al fabbricato, che ne era sprovvisto fin dall'origine, viene attribuita la rendita catastale definitiva (tramite notifica) o la rendita proposta.
Dall'anno di imposta successivo a quello nel corso del quale è stata notificata la rendita catastale, il valore dei fabbricati deve essere determinato non più sulla base dei costi capitalizzati, ma sulla base della rendita rivalutata, applicando il coefficiente moltiplicatore 50. Ciò vale anche per le rendite proposte con procedura DOCFA.
I criteri di quantificazione del valore, quello contabile o quello catastale, sono inderogabili e vincolanti per tutti gli anni di imposizione per i quali devono essere applicati.
Il passaggio dal valore contabile a quello catastale non può esplicare effetti retroattivi, su annualità pregresse. In altri termini, il minor valore catastale rispetto a quello contabile non dà diritto a rimborsi di imposta a favore del contribuente, così come il maggior valore catastale rispetto a quello contabile non dà diritto a recuperi di imposta da parte del Comune.
Immobili di interesse storico o artistico
La rendita catastale va determinata mediante l'applicazione della tariffa d'estimo di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale il fabbricato è situato. Si fa presente che la storicità deve essere riconosciuta con comunicazione ministeriale con riferimento SOLO all'art. 3 della L. 1089/1939 (come riportato nell'art. 6 del D. lgs. 490/1999 e art. 13 del D. lgs. 42/2004).
Fabbricati privi di rendita catastale
Si considera la rendita attribuita a fabbricati similari (rendita presunta) da trasformare in valore imponibile.
Fabbricati inagibili o inabitabili
L'imposta è ridotta del 50%, limitatamente al periodo dell'anno in cui sussistono dette condizioni. Esclusi i periodi in cui siano in corso lavori per la conservazione, l'ammodernamento e il miglioramento degli edifici. L'inagibilità o l'inabitabilità deve essere comunicata con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà. Si tratta di situazioni non rimediabili con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.
Detrazione per abitazione principale (per i soli fabbricati di categoria catastale A1, A8 e A9)
Ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.lgs n. 504/92, "dalla imposta dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica, si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, Euro 103,29 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
Maggiore detrazione per non autosufficienti (per i soli fabbricati di categoria catastale A1, A8 e A9)
Si applica la maggiore detrazione di Euro 206,58 per le persone non autosufficienti assistite a domicilio o per i contribuenti, nel cui nucleo familiare sia presente, convivente e assistita una persona non autosufficiente. Le condizioni di non autosufficienza sono quelle comprovate dalla certificazione di invalidità civile con diritto all'indennità di accompagnamento, per tutto il tempo in cui sussistono le condizioni di non autosufficienza, di residenza e di assistenza presso l'abitazione per la quale la detrazione è fruita. Non si considerano assistite a domicilio le persone non autosufficienti collocate, anche temporaneamente, presso strutture residenziali sociosanitarie, escluse quelle semiresidenziali diurne.
Come si calcola l'imposta dei terreni agricoli ?
La base del calcolo è il reddito dominicale risultante in catasto al 1° gennaio dell'anno d'imposta.
Il reddito dominicale va aumentato del 25%.
Al reddito dominicale rivalutato si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 75.
Moltiplicato il reddito dominicale, aumentato del 25%, per 75, si ottiene il valore del terreno agricolo, e cioè la base imponibile sulla quale calcolare l'imposta.
Applicando alla base imponibile l'aliquota del 5,50 per mille si ottiene l'imposta su base annua.
L'imposta da pagare è invece quella che si ottiene tenendo conto:
- della percentuale di possesso (quota);
- dei mesi di possesso (periodo);
- delle riduzioni previste nel caso di conduzione di coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale.
Riduzioni per terreni agricoli condotti direttamente
I terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli a titolo principale costituiscono base imponibile per la parte eccedente Euro 25.822,845. L'imposta dovuta è ridotta, per scaglioni di valore del terreno, nelle seguenti misure:
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Scaglione di valore del terreno agricolo |
Abbattimento base imponibile |
Riduzione imposta |
Imposta da versare |
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da E 0 |
fino a E 25.822,845 |
E 25.822,845 |
100% |
- |
|
oltre E 25.822,845 |
fino a E 61.974,827 |
E 25.822,845 |
70% |
30% |
|
oltre E 61.974,827 |
fino a E 103.291,379 |
E 25.822,845 |
50% |
50% |
|
oltre E 103.291,379 |
fino a E 129.114,224 |
E 25.822,845 |
25% |
75% |
|
oltre E 129.114,224 |
|
E 25.822,845 |
- |
100% |
Sono coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli elenchi comunali di cui all'art.11 Legge n. 9/1963 e soggette al corrispondente obbligo di assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia. L'eventuale cancellazione da tali elenchi ha effetto dall'anno successivo (art. 58, comma 2, D.Lgs. 446/1997 e R.M. 25/08/1999, n. 139).
Come si calcola l'imposta delle aree fabbricabili ?
Area fabbricabile è l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi o in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità.
L'area fabbricabile posseduta ed effettivamente utilizzata per l'esercizio di attività agricole da un coltivatore diretto o da un imprenditore agricolo a titolo principale è considerata terreno agricolo.
Sono anche aree fabbricabili:
- quelle sulle quali insistono fabbricati di nuova costruzione fino alla data di ultimazione dei lavori o, se precedente, fino alla data di effettivo utilizzo;
- quelle sulle quali insistono fabbricati sui quali sono in corso di realizzazione interventi di recupero edilizio (interventi di restauro e risanamento conservativo, interventi di ristrutturazione edilizia o urbanistica - art. 31, co. 1, lett. c), d), e), L. 457/1978) fino alla data di ultimazione dei lavori o, se precedente, fino alla data di effettivo utilizzo.
Per sapere se un'area è fabbricabile occorre rivolgersi al Comune di Concorezzo - Ufficio Urbanistica - che è tenuto, se richiesto dal contribuente, a rilasciare apposita attestazione.
L'area fabbricabile non è classificata in catasto come tale e quindi non esiste la base del calcolo, come per i fabbricati (rendita) o come per i terreni agricoli (reddito domenicale), da cui ottenere il valore imponibile.
Per le aree fabbricabili il valore imponibile è dato dal valore venale in comune commercio (valore di mercato) al 1° gennaio dell'anno di imposizione.
Il valore venale in comune commercio risultante al 1° gennaio dell'anno d'imposta deve essere ottenuto tenendo conto:
a) della zona di ubicazione;
b) dell'indice di edificabilità;
c) della destinazione d'uso consentita;
d) degli oneri per eventuali lavori di adattamento;
e) dei vincoli posti dagli strumenti urbanistici;
f) dei prezzi medi di mercato.
Applicando alla base imponibile l'aliquota del 5,50 per mille si ottiene l'imposta su base annua.
L'imposta da pagare è invece quella che risulta tenendo conto:
- della percentuale di possesso (quota);
- dei mesi di possesso.
Il Comune di Concorezzo ha determinato il valore commerciale di riferimento delle diverse tipologie di aree edificabili: il versamento dell'imposta calcolata sulla base di questi valori - riportati nella tabella seguente - consentirà di non incorrere in procedimenti di accertamento e il pagamento dovrà considerarsi a titolo definitivo.
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Terreni residenziali |
Terreni destinati a nuovi insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati |
Terreni destinati ad attrezzature e impianti di interesse generale |
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B1 (E/mq) |
B2 (E/mq) |
B3 (E/mq) |
B4 (E/mq) |
C1 (E/mq) |
C2 (E/mq) |
C3 (E/mq) |
D1 (E/mq) |
D2 (E/mq) |
D3 (E/mq) |
D4 (E/mq) |
F1 residen. (E/mq) |
F1 industr. (E/mq) |
F2 (E/mq) |
|
258,00 |
206,00 |
118,00 |
103,00 |
136,00 |
186,00 |
136,00 |
118,00 |
118,00 |
118,00 |
118,00 |
61,00 |
103,00 |
5,00 |
Riassunto dei criteri di determinazione della base imponibile
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Tipi di immobili |
Base imponibile |
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Fabbricati iscritti in catasto alle categorie A, B, C e D |
Rendita catastale all'1/1, aumentata del 5%, moltiplicata per un coefficiente pari a: |
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- 50 |
per fabbricati A/10 e D |
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- 34 |
per fabbricati C/1 |
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- 140 |
per i fabbricati B |
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- 100 |
per tutti gli altri fabbricati |
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Fabbricati di tipo D appartenenti a imprese, distintamente contabilizzati e non iscritti in catasto |
Costi di acquisizione e incrementativi contabilizzati, al lordo delle quote di ammortamento, moltiplicati per i coefficienti stabiliti annualmente con decreto ministeriale |
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Fabbricati di tipo A, B, C e D oggetto di variazione permanente |
Rendita di fabbricati similari già iscritti |
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Fabbricati di tipo A, B, C e D i corso di realizzazione o di recupero (art. 31, co. 1, lett. c), d), e), L. 457/1978) o aree fabbricabili in corso di utilizzazione edificatoria |
Valore di mercato dell'area fino all'ultimazione dei lavori o, se precedente, fino alla data dell'effettivo utilizzo |
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Aree fabbricabili |
Valore di mercato dell'area all'1/1 |
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Terreni agricoli |
Reddito dominicale all'1/1, aumentato del 25%, moltiplicato per 75 |
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