Piazza della Pace, 2
20049 - Concorezzo (MI)
Tel. +39-039-628001
Fax +39-039-6040833
Siete qui:  Comune di Concorezzo >  Eventi della vita >  Cittadini >  Pagare le tasse > TOSAP: PER QUALI OCCUPAZIONI SI DEVE PAGARE LA TASSA ?

Pagare le tasse

TOSAP: PER QUALI OCCUPAZIONI SI DEVE PAGARE LA TASSA ?

Sono soggette alla tassa le occupazioni permanenti e temporanee realizzate nelle strade, nei corsi, nelle piazze, sui beni demaniali o su quelli del patrimonio indisponibile del Comune, compresi gli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico (effettuate con manufatti di qualunque genere), comprese le condutture e gli impianti di servizi pubblici gestiti in concessione.

La tassa si applica anche alle occupazioni di aree private sulle quali sia costituita una servitù di pubblico passaggio.

Occupazioni permanenti e temporanee: come si distinguono ?

Le occupazioni di suolo pubblico sono permanenti e temporanee.

Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile o comunque la cui durata non sia inferiore all'anno, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione (il limite temporale si determina con riguardo al numero dei giorni di occupazione concessi: se questi sono almeno 365, l'occupazione è permanente).

Sono temporanee le altre occupazioni di durata inferiore all'anno, comunque effettuate.

ESCLUSIONI

La tassa non si applica sui passi o accessi carrabili o pedonali.

Non si applica neanche alle seguenti occupazioni:

- di soprassuolo con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile;

- opere, impianti, allacci e in generale altri manufatti di collegamento degli utenti alle reti di erogazione di pubblici servizi;

- opere, impianti, allacci e in generale altri manufatti adibiti a servizi pubblici, purché devoluti gratuitamente al Comune alla scadenza della concessione;

- occupazioni che misurino, sulla medesima area di riferimento, meno di mezzo metro quadrato o lineare;

- occupazioni con autovetture in servizio pubblico di trasporto in concessione e con vetture a trazione animale;

- realizzate mediante apposizione di:

- tabelle contenenti l'indicazione di fermate e orari dei servizi pubblici di trasporto o in generale di tabelle relative alla circolazione stradale, a condizione che non vi sia esposta pubblicità (nel qual caso si paga sia l'imposta di pubblicità che la TOSAP);

- orologi appartenenti a privati se il loro funzionamento va a beneficio della collettività;

- aste delle bandiere;

- posteggi e accessi carrabili riservati, nei casi previsti dalla legge, a soggetti portatori di handicap;

- occupazioni realizzate direttamente dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e loro Consorzi;

- occupazioni realizzate direttamente da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi dallo Stato. L'esenzione per gli enti religiosi è limitata alle utilizzazioni ai soli fini del culto (es.: processioni) ma non spetta per quelle connesse alla casa parrocchiale (es.: opere edili eseguite sulla casa parrocchiale) o per quelle realizzate nell'ambito di una manifestazione religiosa ma non riconducibili puramente al culto (es.: concerti o iniziative culturali);

- occupazioni realizzate in proprio dagli altri enti pubblici non economici, esclusivamente nello svolgimento di attività direttamente assistenziali, previdenziali, sanitarie, educative, culturali, o di ricerca scientifica;

- occupazioni occasionali di durata non superiore a quella fissata nei regolamenti della polizia municipale o connesse alla sosta dei veicoli per le operazioni di carico e scarico merci (es.. occupazioni delle autovetture per la sosta nelle aree dei distributori di carburanti);

- aree cimiteriali;

- occupazioni non superiori a 10 mq. per manifestazioni politiche.

COME SI CALCOLA LA TASSA ?

La tassa si calcola in base a:

- superficie effettivamente occupata espressa in metri quadrati o in metri lineari, con arrotondamento all'unità superiore. Non sono tassabili le occupazioni che, in relazione alla medesima area di riferimento, sono complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare. Le superfici oltre i 1.000 metri quadrati sono calcolate al 10%. Per le occupazioni realizzate con l'installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante le superfici sono calcolate in ragione del 50% fino a 100 mq; 25% per la parte eccedente i 100 mq fino a 1.000 mq; 10% per la parte che supera i 1.000 mq.

- classificazione di strade, spazi e aree pubbliche in 2 categorie. Le aree della prima categoria pagano il 100% della tariffa, quelle della seconda l'80%. Le occupazioni effettuate in angolo fra strade di categoria diversa sono tassate con la tariffa della prima categoria.

Strade, spazi ed aree pubbliche di 1^ categoria:

Vie C. Battisti, G. Carducci, M. Cavezzali, Chiesa, Dante (dal Cimitero all'incrocio con Via Volta), E. De Amicis, De Capitani, S. De Giorgi, T. A. Edison, Giotto, U. La Malfa, Lazzaretto (da incrocio con Via C. Battisti all'incrocio con Via U. La Malfa), Libertà, A. Manzoni, G. Marconi, F. Meda, Milano, Milano - Imbersago (dall'incrocio con Via Pio XI al Cimitero), Paterini, Pio XI, Repubblica, P.zza S. Antonio, S. Giuseppe, Sant'Agata (da Via Volta a Via Edison), Santa Marta, N. Sauro, E. Toti, G. Valagussa, F. Varisco, XXV Aprile, G. Verdi, A. Volta.

Strade, spazi ed aree pubbliche di 2^ categoria:

Tutte le altre Vie non comprese nella 1^ categoria.

- le tariffe dell'anno 2008 sono quelle stabilite dalla deliberazione della Giunta comunale n. 36 del 16/02/2007:

Occupazioni permanenti

 

 

 

 

 

a) Occupazione di qualsiasi natura di suolo pubblico.

 

 

Per ogni metro quadrato e per anno:

 

 

Categoria prima

euro

25,09

Categoria seconda

euro

20,08

 

 

 

b) Occupazioni di spazi sottostanti e soprastanti il suolo diverse da quelle contemplate nell'art.46 del decreto legislativo n.507/93 e successive modificazioni (art.19, co.1, lett.a), regolamento; art.44, co.1, lett.c), D.Lgs.507/93).

Per ogni metro quadrato e per anno (riduzione a 1/3):

 

 

Categoria prima

euro

8,37

Categoria seconda

euro

6,69

 

 

 

c) Occupazioni con tende fisse o retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico (art.44, co.2, D.Lgs.507/93).

Per ogni metro quadrato e per anno (riduzione del 70%)

 

 

Categoria prima

euro

7,53

Categoria seconda

euro

6,02

 

 

 

d) Per le occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati e la tariffa da applicare è quella indicata alla lettera a) (art.44, co.12, D.Lgs.507/93).

 

 

 

 

 

e) Per le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con conduttore, cavi, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, la tassa è commisurata forfetariamente al numero complessivo delle utenze relative a ciascuna azienda di erogazione del pubblico servizio per la misura unitaria di tariffa di lire 1.500 per utenza. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente (art.63, co.3, D.Lgs.446/97, come modificato dall'art.18 L.488/99).

 

 

 

 

 

f) Occupazioni con seggiovie e funivie (art.47, co.3, D.Lgs.507/93):

 

 

- per occupazioni fino a un massimo di 5 km lineari:

 

 

Tassa annua:

 

 

Categoria prima

euro

58,36

Categoria seconda

euro

46,69

- per ogni km o frazione superiore a 5 km, è dovuta una maggiorazione di:

 

 

Categoria prima

euro

11,67

Categoria seconda

euro

9,34

 

 

 

g) Se il Comune provvede alla costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, ha diritto di imporre, oltre la tassa di cui al punto e), un contributo una volta tanto determinato nella misura del 50% delle spese complessive sostenute dal Comune (art.47, co.4, D.Lgs.507/93).

 

 

 

 

 

h) Occupazioni di suolo o soprassuolo con apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi (art.48, co.7, D.Lgs.507/93):

Per ogni apparecchio e per anno:

 

 

Centro abitato

euro

11,67

Zona limitrofa

euro

8,75

Sobborghi e zone periferiche

euro

5,84

 

 

 

i) Distributori di carburante (art.48, commi da 1 a 6, D.Lgs.507/93).

Occupazioni del suolo e del sottosuolo effettuate con le solo colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa e i relativi serbatoi sotterranei, nonché con un chiosco che insista su di una superficie non superiore ai 4 metri quadrati:

Per ogni distributore e per anno:

 

 

Centro abitato

euro

44,35

Zona limitrofa

euro

26,85

Sobborghi e zone periferiche

euro

11,67

Frazioni

euro

5,84

 

 

 

La tassa è applicata per i distributori di carburanti, muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore ai 3000 litri.

Se il serbatoio è di capacità maggiore la tariffa viene aumentata di 1/5 per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacità.

Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi di differente capacità, raccordati tra loro, la tassa nella misura sopra stabilita viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità, maggiorata di 1/5 per ogni mille litri o frazioni di mille litri degli altri serbatoi.

Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.

Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, ivi comprese le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di 4 mq, comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa per le occupazioni permanenti in base ai criteri e alle tariffe normali, salvo che per convenzione non siano dovuti diritti maggiori.

 

 

 

Occupazioni temporanee

 

 

 

 

 

a) Occupazioni temporanee di suolo pubblico.

 

 

 

 

 

Tariffa giornaliera per mq.:

 

 

Categoria prima

euro

1,75

Categoria seconda

euro

1,40

 

 

 

In rapporto alla durata dell'occupazione e nell'ambito delle categorie in cui è classificato il territorio comunale la tariffa viene così graduata (art.18, commi 6 e 7, regolamento):

 

 

 

 

 

1. fino a 8 ore (riduzione del 60%) e fino a 14 giorni

 

 

Categoria prima

euro

0,70

Categoria seconda

euro

0,56

 

 

 

2. fino a 8 ore (riduzione del 60%) e oltre 14 giorni (riduzione del 40%)

 

 

Categoria prima

euro

0,42

Categoria seconda

euro

0,34

 

 

 

3. oltre le 8 ore e fino a 16 ore (riduzione del 35%) e fino a 14 giorni

 

 

Categoria prima

euro

1,14

Categoria seconda

euro

0,91

 

 

 

4. oltre le 8 ore e fino a 16 ore (riduzione del 35%) e oltre 14 giorni (riduzione del 40%)

 

 

Categoria prima

euro

0,68

Categoria seconda

euro

0,55

 

 

 

5. oltre le 16 ore e fino a 24 ore (tariffa intera) e fino a 14 giorni

 

 

Categoria prima

euro

1,75

Categoria seconda

euro

1,40

 

 

 

6. oltre le 16 ore e fino a 24 ore (tariffa intera) e oltre 14 giorni (riduzione del 40%)

 

 

Categoria prima

euro

1,05

Categoria seconda

euro

0,84

 

 

 

b) Occupazioni di spazi sottostanti e soprastanti il suolo diverse da quelle contemplate dall'art.46 del decreto legislativo n.507/93 e successive modificazioni (art.19, co.1, lett. a), regolamento; art.45, co.2, lett. c), D.Lgs.507/93).

Tariffe giornaliera per mq. (riduzione a 1/3):

 

 

Categoria prima

euro

0,58

Categoria seconda

euro

0,47

 

 

 

Si applicano le riduzioni per fasce orarie e per occupazione di almeno 15 giorni (art.18, commi 6 e 7, regolamento; art.45, co.1, D.Lgs.507/93).

 

 

 

 

 

c) Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è quella indicata alla lettera a) ridotta del 70% (art.19, co.1, lett. h), regolamento; art.45, co.3, D.Lgs.507/93).

 

 

 

 

 

d) Per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, le tariffe di cui ai precedenti punti sono ridotte del 50% (art.45, co.5, D.Lgs.507/93).

 

 

 

 

 

e) Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti allo spettacolo viaggiante, la tariffa di cui alla lettera a) è ridotta dell'80% (art.45, co.5, D.Lgs.507/93).

 

 

 

 

 

f) Per le occupazioni temporanee del suolo per i fini di cui all'art.46 del decreto legislativo n.507/93 la tariffa di cui alla lettera a) è ridotta del 50% (art.45, co.5, D.Lgs.507/93). Le occupazioni in parola effettuate nell'ambito della stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al mq.

 

 

 

 

 

g) Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti la tariffa è aumentata del 20% (art.19, co.1, lett. e), regolamento; art.45, co.4, D.Lgs.507/93).

 

 

 

 

 

h) Per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune, si applica la tariffa indicata alla lettera a) ridotta del 30% (art.19, co.1, lett. f), regolamento; art.45, co.6, D.Lgs.507/93).

 

 

 

 

 

i) Per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia le tariffe indicate alla lettera a) sono ridotte del 50% (art.19, co.1, lett. g), regolamento; art.45, co.6 bis, D.Lgs.507/93).

 

 

 

 

 

j) Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive , la tariffa ordinaria indicata alla lettera a) è ridotta dell'80% (art.45, co.7, D.Lgs.507/93).

 

 

 

 

 

k) Occupazioni temporanee del sottosuolo e del soprassuolo stradale di cui all'art.47 del decreto legislativo n.507/93 (art.47, co.5, D.Lgs.507/93):

La tassa è determinata in misura forfetaria come segue:

1. fino ad 1 km lineare di durata non superiore a 30 giorni:

 

 

Categoria prima

euro

5,84

Categoria seconda

euro

4,67

2. oltre ad 1 km lineare e di durata non superiore a 30 giorni (aumento del 50%):

 

 

Categoria prima

euro

8,75

Categoria seconda

euro

7,00

Per le occupazioni di cui ai punti 1 e 2 di durata superiore ai 30 giorni la tassa è maggiorata nelle seguenti misure percentuali:

 

 

- fino a 90 giorni

 

+30%

- oltre ai 90 giorni e fino a 180 giorni

 

+50%

- di durata superiore a 180 giorni

 

+100%

La riscossione della tassa per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a un mese o che si verifichino con carattere ricorrente, avviene mediante convenzione a tariffa ridotta del 50% (art.45, co.8, D.Lgs.507/93).

 

 

Per le occupazioni, sia temporanee che permanenti, che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentato del 20% (art.42, co.2, D.Lgs.507/93).

 

 

Riduzioni/Maggiorazioni delle tariffe

a) di durata non inferiore a 15 giorni: riduzione del 40%. La riduzione si applica a tutte le occupazioni temporanee di suolo pubblico che risultino avere all'atto dell'autorizzazione durata non inferiore a 15 giorni a prescindere dalla continuità o meno delle stesse (R.M. n. 40/E del 25/02/1995);

b) di durata non inferiore a 1 mese o che si verifichino con carattere ricorrente, riscosse mediante convenzione: riduzione del 50%;

c) effettuate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti: riduzione del 50%;

d) effettuate con l'installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante: riduzione dell'80%;

e) con tende o simili, fisse o retrattili: riduzione del 70%;

f) con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune: riduzione del 30 per cento;

g) effettuate in occasioni di manifestazioni politiche, culturali o sportive: riduzione dell'80%;

h) realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia: riduzione del 50%;

i) effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti: maggiorazione del 20 per cento;

l) del sottosuolo o soprassuolo stradale per le occupazioni previste dall'art. 46 del D.Lgs. 507/1993 che non siano comprese nella disciplina delle occupazioni temporanee stabilite dall'art.47: riduzione del 50%;

m) di spazi soprastanti o sottostanti il suolo (diverse di quelle indicate al punto precedente): riduzione a 1/3.

Cumulabilità delle riduzioni

Le riduzioni indicate alle precedenti lettere a), b) e c), quando ne ricorrano le condizioni di applicabilità, sono cumulabili tra loro.

Limiti minimi delle misure di tariffa

Le misure di tariffa per le occupazioni temporanee determinate per ore e fasce orarie non possono essere inferiori, qualunque sia la categoria di riferimento dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione a euro 0,08 al metro quadrato per giorno.

Occupazioni non inferiori a 15 giorni

L'agevolazione prevista per le occupazioni non inferiori a 15 giorni si applica a tutte le occupazioni temporanee di suolo pubblico che risultino avere dall'atto di autorizzazione durata non inferiore a 15 giorni, senza considerare la continuità o meno delle stesse (R.M. 25/02/1995 n. 40/E).

Proroga dell'occupazione temporanea

L'eventuale prolungamento dell'occupazione temporanea di suolo pubblico oltre il periodo originariamente autorizzato (cosiddetta proroga), consegue ad una autorizzazione ex novo. Ne discende che ai fini del calcolo della tassa e dell'eventuale applicazione delle percentuali di riduzione i periodi relativi a ciascuna autorizzazione non sono cumulabili fra loro e, quindi, la tassa sarà determinata sulla base della rispettiva durata. (R.M. 25/02/1995, n. 43/E).

Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo in genere

Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo pubblico con cavi o condutture, poste in essere da privati, sono calcolate, ai fini della determinazione del canone, in base alla lunghezza in metri lineari delle opere sopra indicate, indipendentemente dalla dimensione della loro sezione o volume.

Per ogni altra occupazione di soprassuolo o sottosuolo la superficie è determinata dalla proiezione sul suolo delle opere di occupazione.

Occupazioni contestuali del suolo pubblico e del relativo soprassuolo

Le occupazioni del suolo pubblico e del relativo soprassuolo rappresentano fattispecie distinte tra loro e, pertanto, anche nell'ipotesi in cui si verifichi la condizione della loro contestuale presenza per effetto di un unico o di diversi atti di concessione, sono soggette ciascuna a imposizione con norme e tariffe proprie.

Ciò non vale nell'ipotesi in cui l'occupazione del soprassuolo sia realizzata con tende, fisse o retrattili, fissate direttamente sul suolo pubblico o con tende poste a copertura di banchi di vendita. In questi casi, la proiezione al suolo della tenda viene assorbita, salvo eventuali eccedenze, nella tassazione del suolo medesimo, qualora quest'ultimo risulti anch'esso occupato e, ovviamente, l'occupazione abbia la stessa natura (temporanea o permanente) della tenda soprastante (R.M. 22/11/1996 n. 254/E).

Occupazioni con addobbi luminarie e festoni. Occupazioni con striscioni pubblicitari

Le occupazioni con addobbi, festoni o luminarie sono escluse dalla tassa.

Le occupazioni con striscioni o festoni pubblicitari sono invece soggette alla tassa. La superficie tassata si calcola sulla proiezione ortogonale al suolo del maggior perimetro del corpo sospeso nello spazio aereo (R.M. 8/6/2000 n. 84/E e Cassazione sez. Civile sentenza n. 5984 del 13/10/1986). I manufatti di sostegno dell'impianto pubblicitario, infissi al suolo, pagano separatamente l'imposta sulla base dell'effettiva occupazione del suolo pubblico.

Feste popolari e politiche (R.M. 21/1/1997 n. 4/E e 16/4/1997 n. 64/E)

È soggetta a tassazione tutta l'area oggetto della concessione (non solo quella effettivamente occupata dalle attrezzature) per l'intero periodo previsto dal provvedimento di autorizzazione, comprendendo sia la fase di allestimento che quella di sgombero delle attrezzature.

È possibile tassare l'occupazione in modo diversificato - tenendo cioè conto che l'allestimento comporta l'utilizzazione dell'intera area, mentre lo svolgimento della manifestazione è limitato soltanto alla parte comprendente le strutture (tende, tendoni, stando o altro) - solo se nell'atto di autorizzazione sia indicata l'articolazione dell'occupazione nelle sue diverse fasi.

Non si tassano le aree e gli spazi attigui a quelli occupati (individuati nel provvedimento di autorizzazione).

 

COME SI DENUNCIA E SI PAGA LA TASSA ?

Per le occupazioni permanenti

La denuncia va presentata entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e comunque non oltre il 31 dicembre. Negli stessi termini va eseguito il versamento, il cui attestato deve essere allegato alla denuncia.

Il versamento per ciascun anno solare successivo si deve eseguire entro il 30 aprile senza necessità di presentare nuovamente la denuncia, salvo il caso di variazioni che comportino modifiche nella misura della tassa dovuta.

Per le occupazioni temporanee

L'obbligo di denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento da effettuarsi entro il termine di scadenza previsto per le occupazioni stesse (ad es.: se l'occupazione dura 8 giorni, la tassa dovrà essere corrisposta non oltre tale periodo).

Se le occupazioni temporanee hanno carattere ricorrente o sono di durata almeno pari a 1 mese, la riscossione della tassa avviene, di regola, sulla base di una convenzione sottoscritta sia dalla società concessionaria del servizio (AIPA S.p.A.) sia dal privato: le modalità e le scadenze di pagamento sono di solito regolate nel testo della convenzione. è prassi disporre la corresponsione almeno di una parte del tributo connesso all'intera durata dell'occupazione al momento della sottoscrizione della convenzione.

La facoltà di frazionamento del pagamento

Se l'importo supera 258,23 euro la tassa può essere corrisposta in quattro rate trimestrali di uguale importo, senza interessi, aventi scadenza nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre dell'anno di riferimento del tributo.

Se l'occupazione è realizzata nel corso dell'anno, le prime rate si accorpano alla prima scadenza utile, successiva all'occupazione stessa. Ove questa inizi dopo il 31 luglio, il versamento può essere effettuato in due rate, scadenti nel mese di inizio dell'occupazione e nel mese di dicembre, ovvero, qualora l'occupazione cessi prima di tale mese, nel mese di cessazione.

Le regole sui pagamenti frazionati sono applicabili anche ai casi di riscossione della tassa mediante convenzione (occupazioni ricorrenti o di durata almeno pari a 1 mese).

Per occupazioni di aziende di pubblici servizi

Il versamento deve essere eseguito in unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno.

Chi è tenuto al pagamento della tassa ?

È obbligato al pagamento del canone il titolare dell'atto di concessione o autorizzazione, o gli occupanti di fatto, anche abusivi, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'utilizzo pubblico.

Chi riceve le denunce e i pagamenti ?

Denunce e pagamenti devono essere effettuati presso l'ufficio della società AIPA S.p.A. - concessionaria della gestione della TOSAP - Via De Giorgi, 33 (aperto da lunedì a venerdì, dalle 9,00 alle 13,00)

I pagamenti vanno eseguiti con versamento sul conto corrente postale n. 42862201 intestato a AIPA S.p.A. - Via Cechov, 50 - 20121 MILANO - Causale: "Tosap mq ------ x gg ------ dal ------ al ------- - Comune di Concorezzo". La ricevuta del pagamento va consegnata allo sportello AIPA di Concorezzo.

SANZIONI: quanto si paga ?

Violazioni

Sanzioni

Adesione del contribuente entro 60 gg. dalla notifica dell'avviso

Interessi

Omesso versamento della tassa permanente

30% della tassa non versata

-----

interessi legali calcolati a giorno

Tardivo versamento della tassa permanente o temporanea, entro 30 giorni dal termine ultimo di pagamento

3,75% della tassa non versata

-----

interessi legali calcolati a giorno

Tardivo versamento della tassa permanente entro 1 anno dalla scadenza

6% della tassa non versata

-----

interessi legali calcolati a giorno

Omessa presentazione della denuncia della tassa permanente o temporanea

200% dell'imposta dovuta con minimo di 51 euro, se l'imposta evasa è superiore a 250 euro

50% dell'imposta dovuta con minimo di 12 euro

interessi legali calcolati a giorno

150% dell'imposta dovuta con minimo di 51 euro, se l'imposta evasa è inferiore a 250 euro

37,50% dell'imposta dovuta con minimo di 12 euro

interessi legali calcolati a giorno

Tardiva presentazione della denuncia della tassa permanente, entro 90 giorni

12,5% della tassa dovuta con minimo di 6 euro

-----

interessi legali calcolati a giorno

Tardiva presentazione della denuncia / versamento della tassa temporanea (escluse quelle superiori al mese riscosse mediante convenzione), entro 90 giorni

12,5% della tassa dovuta con minimo di 6 euro

-----

interessi legali calcolati a giorno

Tardiva presentazione della denuncia / versamento della tassa temporanea superiore al mese riscossa mediante convenzione, entro 90 giorni

Perdita della riduzione tariffaria del 50% + differimento del termine di pagamento alla conclusione dell'occupazione

-----

-----

Denuncia infedele della tassa permanente

75% della maggiore imposta dovuta, se l'imposta evasa è superiore a 250 euro

18,75% della maggiore imposta dovuta

interessi legali calcolati a giorno

50% della maggiore imposta dovuta, se l'imposta evasa è inferiore a 250 euro

12,50% della maggiore imposta dovuta

interessi legali calcolati a giorno

Denuncia infedele della tassa permanente regolarizzata entro 1 anno

10% della maggiore tassa dovuta

-----

interessi legali calcolati a giorno

CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI

Tutte le occupazioni permanenti o temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo devono essere precedute da una concessione o autorizzazione da parte del Comune.

Come e dove si presenta la domanda

Le domande devono essere presentate:

a) alla Polizia municipale (Piazza della Pace, 2 - da lunedì mercoledì e giovedì dalle 8,00 alle 12,30 e dalle 13,30 alle 17,30; martedì e venerdì dalle 8,00 alle 14,00) se si tratta di concessioni/autorizzazioni in ambito edilizio, elettorale, per cantieri stradali e per traslochi;

b) all'Ufficio commercio (Piazza della Pace, 2 - da lunedì a venerdì dalle 9,00 alle 12,30; sabato dalle 9,00 alle 12,00) se riguardano concessioni/autorizzazioni relative al commercio su aree pubbliche (posteggi, commercio in forma itinerante), o se sono relative a esercizi commerciali o pubblici esercizi.

La domanda, redatta in carta legale, deve contenere:

- i dati anagrafici del richiedente, o l'identificazione dell'ente, con l'indicazione del codice fiscale e della partita IVA;

- l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici sottostanti o soprastanti per cui si richiede il documento concessorio o autorizzatorio con l'entità (espressa in metri quadrati o metri lineari), la durata dell'occupazione e l'uso particolare al quale si intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico;

- la descrizione particolareggiata dell'opera da eseguire, se l'occupazione consiste nella costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto;

La domanda deve essere corredata dei documenti relativi al particolare tipo di occupazione.

L'obbligo della domanda ricorre anche nel caso in cui l'occupazione sia esente dalla tassa.

Rilascio della concessione o autorizzazione

Il provvedimento di concessione o autorizzazione è condizionato all'assolvimento dei seguenti obblighi:

- pagamento dell'imposta di bollo;

- rimborso delle spese di sopralluogo, ove stabilito dall'Amministrazione;

- versamento del deposito cauzionale ove richiesto, e nella misura stabilita dall'ufficio.

Obblighi del concessionario

Il concessionario è tenuto rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione, e ad utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi.

Deve inoltre custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione e esibirli a richiesta del personale incaricato dall'Amministrazione.

I concessionari non possono alterare in alcun modo il suolo occupato, infiggervi pali o punte, smuovere la pavimentazione, l'acciottolato o il terreno, a meno che essi non ne abbiano ottenuto esplicita autorizzazione, rimanendo fermo il diritto del Comune a ottenere la rimessa in pristino. A garanzia dell'adempimento di quest'ultimo obbligo il Comune, specie quando l'occupazione richieda lavori di sistemazione o di adattamento del terreno, ha facoltà di imporre la prestazione di idonea cauzione.

Tutte le occupazioni di suolo pubblico devono effettuarsi in modo da non creare intralcio o pericolo al transito dei passanti. I concessionari devono mantenere costantemente pulita l'area loro assegnata.

Revoca e modifica. Rinuncia.

L'Amministrazione può revocare o modificare in qualsiasi momento il provvedimento di concessione o autorizzazione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'occupazione.

Le concessioni o autorizzazioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità dei pubblici servizi.

Per quanto attiene al rimborso:

1) se l'occupazione è in corso all'atto della revoca, è dovuto il rimborso della tassa eventualmente già versata per il periodo della mancata occupazione;

2) se la revoca comporta una diminuzione dell'area concessa si procede a una diminuzione e restituzione proporzionale della tassa.

Non sono dovuti dal Comune interessi e indennità.

La richiesta di restituzione deve essere presentata entro un anno dalla data di notifica del provvedimento di revoca. Sull'istanza di rimborso il Comune provvede entro 90 giorni dalla data di presentazione della stessa.

La rinuncia e l'interruzione dell'occupazione da parte del concessionario non danno diritto alla restituzione della tassa che rimane dovuta per tutta la durata della concessione.

Decadenza d'ufficio

Nel caso di mancato pagamento della tassa, viene dichiarata d'ufficio la decadenza a meno che, entro il termine fissato dal Comune, il pagamento non venga eseguito con le sanzioni e gli interessi dovuti.

Subentro

Il provvedimento di concessione o autorizzazione all'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico ha carattere personale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione o il trasferimento. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi l'attività o il bene in relazione alla quale è stata concessa l'occupazione, il subentrante è obbligato a richiedere entro 10 giorni dal trasferimento il rilascio della nuova concessione, indicando nella domanda anche gli estremi della precedente concessione rilasciata per l'attività o l'oggetto trasferito.

Il subentro non determina interruzione dell'occupazione ai fini dell'assolvimento della tassa stabilita per la stessa.

Se la concessione è temporanea il titolare paga la tassa dovuta fino alla scadenza; se la concessione dura per più annualità il titolare paga la tassa fino alla fine dell'anno nel corso del quale si è verificato il subentro.

Rinnovo

Il titolare della concessione o autorizzazione può, almeno 30 giorni prima della scadenza della stessa, chiederne il rinnovo, giustificandone i motivi e indicando nella domanda gli estremi della concessione che chiede di rinnovare.

Rimozione di opere e manufatti senza autorizzazione

Il Comune può, d'ufficio, demolire e rimuovere, con spese a carico del trasgressore, le occupazioni di spazi e aree pubbliche effettuate senza autorizzazione, con opere e manufatti di qualsiasi natura. Resta ferma l'applicazione delle eventuali sanzioni.

Sanzioni non pecuniarie

L'art. 6 della legge 25/03/1997 n. 77 ha stabilito che in caso di recidiva nell'utilizzazione di mezzi pubblicitari e nell'occupazione di suolo pubblico in violazione delle norme di legge e/o del regolamento comunale, l'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di vendita in sede fissa e su area pubblica di cui alla D. Lgs. 31/03/1998 n. 114 e per l'esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di cui alla legge 25/08/1991 n. 287, dispone, previa diffida, la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a tre giorni.

 

Normativa

Leggi e decreti

Decreto Legislativo 15/11/1993 n. 507 (capo II)

Legge 28/12/1995 n. 549 - Art. 3 Commi da 63 a 67

Decreto Legislativo 15/12/1997 n. 446 - Art. 63

Legge 27/12/2006 n. 296 - Art. 1, comma 172

Circolari e risoluzioni

Circolare 15/01/1994 n. 1/5

Circolare 25/03/1994 n. 13

Risoluzione 25/02/1995 n. 40

Risoluzione 25/02/1995, n. 43

Risoluzione 02/03/1995 n. 46

Circolare 20/02/1996, n. 43

Circolare 28/02/2000 n. 32

Risoluzione 08/06/2000 n. 84


NOVITA'
Archivio NOVITA'
NUMERI UTILI