Tributi
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Addizionale comunale all'IRPEF
L'addizionale è dovuta dalle persone fisiche e si determina applicando un'aliquota fissa al reddito Irpef. E' destinata al comune di domicilio fiscale. Per i lavoratori dipendenti e i soggetti a loro assimilati sono i sostituti d'imposta a effettuare il prelievo; gli altri contribuenti devono, in occasione della dichiarazione dei redditi, calcolare e versare le addizionali.
Per l'addizionale comunale si paga un acconto nella misura del 30%, calcolato sull'addizionale dovuta sull'imponibile dell'anno precedente in base alle aliquote stabilite dal Comune, che sarà trattenuto a partire dal mese di marzo in un numero massimo di 9 rate. Il saldo dell'addizionale comunale è determinato all'atto delle operazioni di conguaglio e il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di 11 rate, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui sono effettuate ma non oltre dicembre.
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Imposta comunale sugli immobili
L'Imposta comunale sugli immobili meglio nota con l'acronimo "ICI" è un tributo statale che grava sui fabbricati e sui terreni agricoli ed edificabili.
Nata come Imposta straordinaria sugli immobili, ha preso la forma attuale con il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'ICI si è rapidamente evoluta divenendo una delle entrate più importanti nel bilancio dei comuni italiani, sostituendo trasferimenti di fondi dallo Stato centrale.
L'ICI è un'imposta sul patrimonio immobiliare; non è progressiva come le imposte sul reddito, ma grava sul valore del fabbricato con una percentuale fissa decisa dal Comune con una apposita delibera del Consiglio Comunale, da emanarsi entro il 31 dicembre di ogni anno con effetto per l'anno successivo.
Il presupposto dell'imposta è il mero possesso, che può essere a titolo di proprietà, usufrutto, o uso abitazione), a prescindere dall'uso a cui sono destinati, delle seguenti tipologie di immobili:
- fabbricati : per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto fabbricati, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quelle che ne costituiscono pertinenza. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
- aree fabbricabili : per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi in vigore, indipendentemente dalla tipologia edilizia realizzabile e dalle ulteriori attività che debbano porsi in essere perché possa essere assentita l'edificazione, quali, a titolo esemplificativo, l'accorpamento, il rilascio di nulla osta da parte delle competenti autorità, la stipula di convenzioni, la riunificazione delle aree in comprensori;
- terreni agricoli : per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile (coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame ed attività connesse).
Sono esenti dall'ICI:
- Immobili posseduti dallo Stato, Regioni, Province, Comuni, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- Fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9 (fabbricati destinati all'esercizio del culto, e per altre specifiche esigenze pubbliche);
- fabbricati di proprietà della Santa Sede, appositamente indicati nei Patti Lateranensi;
- fabbricati appartenenti a Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali;
- fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e recuperati per essere destinati ad attività assistenziali;
- terreni agricoli situati nelle aree montane o di collina definite dall'art. 15 della L. 984/1977;
- fabbricati posseduti da enti non commerciali e destinati esclusivamente ad attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive.
Sono inoltre esclusi dal campo di applicazione dell'ICI:
- Terreni diversi dalle aree fabbricabili, sui quali non vengono svolte attività agricole (terreni incolti);
- Terreni diversi dalle aree fabbricabili, sui quali le attività agricole sono esercitate in forma occasionale;
- Fabbricati rurali (fabbricati destinati ad agriturismo, magazzini, cantine);
- Fabbricati posseduti da cooperative agricole e consorzi agrari.
- Immobili e relative pertinenze destinati ad abitazione principale, per la quale si intende l'unità immobiliare dove il contribuente ha la residenza anagrafica o effettiva, fatta eccezione per quelli di categoria catastale A1 (abitazioni signorili), A8 (ville), A9 (castelli).
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Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
I comuni applicano la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, abbreviata in TARSU, sulla base del costo totale del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, usando come parametro la superficie dei locali di abitazione e di attività dove possono avere origine rifiuti di varia natura.
La tassa è dovuta al Comune per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, oltre che di spazzamento delle strade pubbliche. Il servizio è gestito dal Comune in regime di privativa. Oggetto di raccolta sono i rifiuti domestici e quelli cosidetti assimilati ovvero quelli derivanti da attività economiche, artigianali, industriali che possono essere assimilati per qualità a quelli domestici. L'assimilazione viene decisa dal Comune con apposita delibera.Soggetti passivi
Soggetti passivi di questa tassa sono i detentori di immobili e di superfici scoperte operative a qualsiasi uso destinate che esistono nel territorio del Comune impositore.
Chi detiene o occupa a qualsiasi titolo un immobile o una superficie operativa deve presentare una Denuncia ai fini dell'applicazione della Tarsu, dichiarando la superficie dell'immobile, l'uso a cui è destinata, i dati catastali oltre ai suoi dati personali. Sono esenti dal pagamento del tributo gli immobili che per loro natura non possono produrre rifiuti perché in obiettive condizioni di inutilizzabilità che devono essere denunciate e dimostrate con idonea documentazione dal detentore o proprietario.Le categorie
Il Comune, con apposito Regolamento, stabilisce delle categorie a cui corrispondono delle tariffe al metroquadro: ogni categoria identifica dei gruppi all'interno dei quali si possono riunire particolari tipologie di immobili destinati ad attività economiche o a scopo residenziale. Le categorie possono essere suddivise in due gruppi principali: gli immobili a uso domestico e quelli ad uso non domestico. Un negozio sarà inserito nella categoria "non domestico", mentre in quello "domestico" andranno le abitazioni o i box se pertinenze delle abitazioni stesse. La tariffa, applicata al metroquadro, sarà stabilità tenendo conto della tipologia e pontenziale quantità di rifiuto prodotto. Di fatto però, la commisurazione della tassa non è legata all'effettiva produzione di rifiuti, ma alla superficie netta calpestabile dell'immobile. Non sono soggetti alla Tassa Rifiuti Solidi Urbani i rifiuti definiti tossico-nocivi che devono essere smaltiti a carico del produttore con apposite ditte che provvedono allo smaltimento di questi rifiuti pericolosi.
Riscossione del tributo
Il Comune riscuote la tassa spedendo ai contribuenti i bollettini di pagamento. Per chi non paga spontaneamente la tassa rifiuti si procede con l'iscrizione a ruolo del tributo dovuto, quindi con l'emissione di cartelle esattoriali.
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Il Comune non può incassare più di quanto spenda per il servizio di raccolta e smaltimento. -
Tassa occupazione spazi e aree pubbliche
La Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche è un tributo, a favore dei Comuni, che grava sulle occupazioni di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque sui beni appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile dei comuni e delle province.
La Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche è dovuta dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del rispettivo territorio.
La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sul quale insiste l'occupazione: a tale effetto, le strade, gli spazi ed altre aree pubbliche sono classificate in categorie con delibera comunale.
La tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in metri quadrati o in metri lineari. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore.
Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico il soggetto passivo deve presentare al comune aventi diritto alla tassa apposita denuncia entro trenta giorni dal rilascio della concessione e deve contenere gli elementi identificativi del contribuente, gli estremi dell'atto di concessione, la superficie occupata, la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione, la misura di tariffa corrispondente, l'importo complessivamente dovuto. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione.
L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa sempreché non si verifichino variazioni nelle occupazioni.
Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime.
Per l'omessa, tardiva o infedele presentazione della dichiarazione, si applica, oltre al pagamento della tassa, una soprattassa (dal 100% al 200% con un minimo di euro 51,65) così come determinata dall'Ente locale (ai sensi dei D.Lgs. 471/472/473 del 18.12.1997 in materia).
La soprattassa prevista per omessa o infedele denuncia è ridotta ad un quarto se il pagamento viene eseguito entro i 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dell'Accertamento.
Per l'omesso o tardivo pagamento della tassa o delle singole rate di essa è dovuta, indipendentemente dalla soprattassa per omessa o infedele presentazione della denuncia, una soprattassa pari al 30% della tassa il cui pagamento è stato omesso, totalmente o parzialmente, o ritardato.
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Imposta comunale sulla pubblicità
L'Imposta Comunale Sulla Pubblicità è un tributo, a favore dei Comuni, che grava sulla diffusione di messaggi pubblicitari. Sono considerati messaggi pubblicitari tutti i messaggi diffusi mediante insegne, tassabili ai sensi dell'art. 10 comma 1, lett. C della legge 28/12/2001, n. 448 -, cartelli, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo diverso da quello assoggettato al diritto sulle pubbliche affissioni.
La tassazione avviene qualora i messaggi siano esposti in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che da tali luoghi siano percepibili.
L'Imposta Comunale Sulla Pubblicità deve essere versata in via principale da colui (soggetto passivo) che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. E' solidamente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.
Il calcolo dell'imposta si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
Le superfici inferiori a un metro quadrato, si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione di imposta per superfici inferiori a 300 centimetri quadrati.
Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
Il soggetto passivo è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune apposita dichiarazione, anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.
La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione di pubblicità che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata con conseguente nuova imposizione; è fatto obbligo al Comune di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.
Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità di cui al D.Lgs 507, si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal 1° gennaio in cui è stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.
Per l'omessa, tardiva o infedele presentazione della dichiarazione, si applica, oltre al pagamento dell'imposta o del diritto dovuti, una soprattassa (dal 100% al 200% con un minimo di euro 51,00) così come determinata dall'Ente locale (ai sensi dei D.Lgs 471/472/473 del 18.12.1997 in materia).
La soprattassa prevista per omessa o infedele denuncia è ridotta ad un quarto se il pagamento viene eseguito non oltre i 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dell'Avviso di Accertamento.
Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta o delle singole rate di essa o del diritto è dovuta, indipendentemente da quella di cui al precedente comma, una soprattassa pari al 30% dell'imposta o del diritto il cui pagamento è stato omesso o ritardato.
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