Tributi
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Addizionale comunale all'IRPEF
L'addizionale è dovuta dalle persone fisiche e si determina applicando un'aliquota fissa al reddito Irpef. E' destinata al comune di domicilio fiscale. Per i lavoratori dipendenti e i soggetti a loro assimilati sono i sostituti d'imposta a effettuare il prelievo; gli altri contribuenti devono, in occasione della dichiarazione dei redditi, calcolare e versare le addizionali.
Dal 2007, per l'addizionale comunale si paga un acconto nella misura del 30%, calcolato sull'addizionale dovuta sull'imponibile dell'anno precedente in base alle aliquote stabilite dal Comune, che sarà trattenuto a partire dal mese di marzo in un numero massimo di 9 rate. Il saldo dell'addizionale comunale è determinato all'atto delle operazioni di conguaglio e il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di 11 rate, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui sono effettuate ma non oltre dicembre.
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Imposta comunale sugli immobili
Il Consiglio dei Ministri, in data 21 maggio 2008, ha approvato con decreto l'abolizione dell'Ici sulla prima casa. Il taglio entra in vigore dal primo acconto di giugno e riguarda anche le pertinenze dell'abitazione principale (garage, cantina, box auto, ecc.). Restano esclusi dallo sgravio gli immobili di categoria A1, A8 e A9, cioè abitazioni di lusso, ville, castelli.
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L'esenzione dall'imposta va estesa anche alle abitazioni assimilate alle prime case dai regolamenti comunali in vigore alla data della pubblicazione del decreto legge sulla Gazzetta Ufficiale.
L'esenzione si applica anche ai separati e divorziati non assegnatari della casa coniugale e alle unità immobiliari di cooperative a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari, agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari.
Qualora l'Ici 2008 sull'abitazione principale e sulle sue pertinenze fosse stata già pagata, è necessario presentare una richiesta di rimborso al Comune. Inoltre, poiché molte amministrazioni locali e società di riscossione hanno provveduto a recapitare i bollettino per il pagamento, va tenuto presente che l'Ici sulla prima casa non va comunque versata. Pertanto, nel caso il modulo sia riferito proprio all'abitazione principale, la richiesta non va considerata.
I dipendenti ed i pensionati che avessero già consegnato il 730/2008 chiedendo al proprio sostituto d'imposta di ridurre l'eventuale rimborso di luglio o agosto per destinare parte dei crediti d'imposta al pagamento dell'Ici sulla prima casa, dovranno correggere l'originario modello 730 con la presentazione del 730 integrativo, dell'Unico persone fisiche 2008 correttivo o integrativo, oppure dovranno attendere le dichiarazioni da presentare il prossimo anno.
In base alla normativa Ici, il contribuente deve chiedere all'Ufficio tributi del Comune il rimborso dell'imposta comunale versata e non dovuta. Alla domanda non va applicata la marca da bollo, ma va allegato il bollettino postale o il modello F24 con cui si è provveduto al pagamento. L'istanza va presentata entro 5 anni dalla data del versamento dell'imposta o dal momento in cui è stato accertato il diritto alla sua restituzione. Il Comune deve effettuare il rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della domanda (articolo 1, comma 164 della legge 27 dicembre 2006, n. 296). Sul credito da restituire sono dovuti gli interessi legali che decorrono dalla data del versamento. -
Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
I comuni applicano la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, abbreviata in TARSU, sulla base del costo totale del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, usando come parametro la superficie dei locali di abitazione e di attività dove possono avere origine rifiuti di varia natura.
La tassa è dovuta al Comune per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, oltre che di spazzamento delle strade pubbliche. Il servizio è gestito dal Comune in regime di privativa. Oggetto di raccolta sono i rifiuti domestici e quelli cosidetti assimilati ovvero quelli derivanti da attività economiche, artigianali, industriali che possono essere assimilati per qualità a quelli domestici. L'assimilazione viene decisa dal Comune con apposita delibera.Soggetti passivi
Soggetti passivi di questa tassa sono i detentori di immobili e di superfici scoperte operative a qualsiasi uso destinate che esistono nel territorio del Comune impositore.
Chi detiene o occupa a qualsiasi titolo un immobile o una superficie operativa deve presentare una Denuncia ai fini dell'applicazione della Tarsu, dichiarando la superficie dell'immobile, l'uso a cui è destinata, i dati catastali oltre ai suoi dati personali. Sono esenti dal pagamento del tributo gli immobili che per loro natura non possono produrre rifiuti perché in obiettive condizioni di inutilizzabilità che devono essere denunciate e dimostrate con idonea documentazione dal detentore o proprietario.Le categorie
Il Comune, con apposito Regolamento, stabilisce delle categorie a cui corrispondono delle tariffe al metroquadro: ogni categoria identifica dei gruppi all'interno dei quali si possono riunire particolari tipologie di immobili destinati ad attività economiche o a scopo residenziale. Le categorie possono essere suddivise in due gruppi principali: gli immobili a uso domestico e quelli ad uso non domestico. Un negozio sarà inserito nella categoria "non domestico", mentre in quello "domestico" andranno le abitazioni o i box se pertinenze delle abitazioni stesse. La tariffa, applicata al metroquadro, sarà stabilità tenendo conto della tipologia e pontenziale quantità di rifiuto prodotto. Di fatto però, la commisurazione della tassa non è legata all'effettiva produzione di rifiuti, ma alla superficie netta calpestabile dell'immobile. Non sono soggetti alla Tassa Rifiuti Solidi Urbani i rifiuti definiti tossico-nocivi che devono essere smaltiti a carico del produttore con apposite ditte che provvedono allo smaltimento di questi rifiuti pericolosi.
Riscossione del tributo
Il Comune riscuote la tassa spedendo ai contribuenti i bollettini di pagamento. Per chi non paga spontaneamente la tassa rifiuti si procede con l'iscrizione a ruolo del tributo dovuto, quindi con l'emissione di cartelle esattoriali.
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Il Comune non può incassare più di quanto spenda per il servizio di raccolta e smaltimento. -
Tassa occupazione spazi e aree pubbliche
La Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche è un tributo, a favore dei Comuni, che grava sulle occupazioni di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque sui beni appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile dei comuni e delle province.
La Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche è dovuta dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del rispettivo territorio.
La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sul quale insiste l'occupazione: a tale effetto, le strade, gli spazi ed altre aree pubbliche sono classificate in categorie con delibera comunale.
La tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in metri quadrati o in metri lineari. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore.
Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico il soggetto passivo deve presentare al comune aventi diritto alla tassa apposita denuncia entro trenta giorni dal rilascio della concessione e deve contenere gli elementi identificativi del contribuente, gli estremi dell'atto di concessione, la superficie occupata, la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione, la misura di tariffa corrispondente, l'importo complessivamente dovuto. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione.
L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa sempreché non si verifichino variazioni nelle occupazioni.
Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime.
Per l'omessa, tardiva o infedele presentazione della dichiarazione, si applica, oltre al pagamento della tassa, una soprattassa (dal 100% al 200% con un minimo di euro 51,65) così come determinata dall'Ente locale (ai sensi dei D.Lgs. 471/472/473 del 18.12.1997 in materia).
La soprattassa prevista per omessa o infedele denuncia è ridotta ad un quarto se il pagamento viene eseguito entro i 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dell'Accertamento.
Per l'omesso o tardivo pagamento della tassa o delle singole rate di essa è dovuta, indipendentemente dalla soprattassa per omessa o infedele presentazione della denuncia, una soprattassa pari al 30% della tassa il cui pagamento è stato omesso, totalmente o parzialmente, o ritardato.
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Imposta comunale sulla pubblicità
L'Imposta Comunale Sulla Pubblicità è un tributo, a favore dei Comuni, che grava sulla diffusione di messaggi pubblicitari. Sono considerati messaggi pubblicitari tutti i messaggi diffusi mediante insegne, tassabili ai sensi dell'art. 10 comma 1, lett. C della legge 28/12/2001, n. 448 -, cartelli, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo diverso da quello assoggettato al diritto sulle pubbliche affissioni.
La tassazione avviene qualora i messaggi siano esposti in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che da tali luoghi siano percepibili.
L'Imposta Comunale Sulla Pubblicità deve essere versata in via principale da colui (soggetto passivo) che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. E' solidamente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.
Il calcolo dell'imposta si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
Le superfici inferiori a un metro quadrato, si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione di imposta per superfici inferiori a 300 centimetri quadrati.
Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
Il soggetto passivo è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune apposita dichiarazione, anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.
La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione di pubblicità che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata con conseguente nuova imposizione; è fatto obbligo al Comune di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.
Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità di cui al D.Lgs 507, si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal 1° gennaio in cui è stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.
Per l'omessa, tardiva o infedele presentazione della dichiarazione, si applica, oltre al pagamento dell'imposta o del diritto dovuti, una soprattassa (dal 100% al 200% con un minimo di euro 51,00) così come determinata dall'Ente locale (ai sensi dei D.Lgs 471/472/473 del 18.12.1997 in materia).
La soprattassa prevista per omessa o infedele denuncia è ridotta ad un quarto se il pagamento viene eseguito non oltre i 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dell'Avviso di Accertamento.
Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta o delle singole rate di essa o del diritto è dovuta, indipendentemente da quella di cui al precedente comma, una soprattassa pari al 30% dell'imposta o del diritto il cui pagamento è stato omesso o ritardato.
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